Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
Gli organi della Regione
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
I provvedimenti degli organi di controllo sono definitivi.
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
Gli organi e gli uffici della Regione debbono provvedere entro novanta giorni sulle istanze e sui ricorsi. Il termine decorre dalla data di deposito
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la comunità regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
La legge regionale disciplina le procedure e gli organi della programmazione regionale, informandosi a princìpi e metodi atti ad assicurare il
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
finanziamento dei gruppi consiliari, la composizione e il funzionamento delle Commissioni e degli altri organi interni, il mantenimento dell'ordine
Legge 22 maggio 1971, n. 345 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche.
conferire alle Province, ai Comuni e agli enti locali, quali organi di decentramento amministrativo; 15) istituisce, disciplina e sopprime enti e